Patto di non concorrenza post-contrattuale

Con la mia mandante avevo stipulato un contratto di agenzia che contiene un patto di non concorrenza post-contrattuale (ex art. 1751-bis, Cod. Civ.) per la durata di 1 anno dal termine del rapporto.
Successivamente la preponente mi ha formalizzato la disdetta, e dopo il preavviso ho richiesto l’indennità per il patto di non concorrenza; a questo punto la preponente mi ha risposto dichiarando di rinunciare a pretendere da me l’osservanza del patto (ed ovviamente ritenendosi esentata dal corrispondere l’importo della relativa indennità).
E’ corretto il comportamento della mia mandante?

NO, l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale ha origine da un patto e non è stabilito dalla legge e in quanto tale non può essere revocato unilateralmente da una delle parti stipulanti.
Ciò significa che, una volta stipulato un patto di non concorrenza post-contrattuale, non è consentito ad una delle parti revocare il patto, esimendosi dal relativo impegno: l’agente non può rinunciare all’indennità liberandosi dal patto, né la preponente può liberarsi dall’obbligo di pagare l’importo dell’indennità rinunciando all’osservanza del patto da parte dell’agente.
La sola modalità efficace ai fini giuridici per far decadere l’obbligo di non concorrenza in questione è un accordo scritto tra le parti.