Nel contratto che ho sottoscritto con una mandante c’è una clausola che prevede che l’agente non avrà diritto alla provvigione se il pagamento del cliente avverrà dopo oltre 120 giorni dalla scadenza di pagamento inserita nella fattura di acquisto. Questa clausola è valida?
L’art. 1748 del Codice Civile recita: “…la provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico…”.
Questo significa che l’unico inconveniente per l’Agente in caso di pagamento ritardato da parte del cliente, è quello di poter percepire la relativa provvigione con conseguente ritardo. Si deve, quindi, ritenere escluso che l’Agente possa perdere il diritto alla provvigione.