Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. appare preliminare l’individuazione dei clienti nuovi procurati dall’agente rispetto a quelli eventualmente ereditati dalla mandante all’atto del conferimento dell’incarico.
Trattasi di un presupposto alternativo a quello dello sviluppo – in termini di fatturato – degli affari con i clienti già esistenti.
Ciò nonostante, non si può prescindere dall’estrapolare all’interno dei clienti serviti dall’azienda preponente, la clientela procurata dall’agente in quanto ciò costituisce uno degli elementi centrali ai fini della determinazione dell’indennità nella misura massima prevista dalla sopra citata norma di legge. Ovviamente il relativo onere della prova è carico dell’Agente.
Se dubbi non possono sussistere nell’ipotesi in cui la mandante sia società di nuova costituzione o sia stato l’agente a trasmetterle i nominativi dei clienti operanti nella propria zona di competenza, la situazione è diversa nell’ipotesi in cui all’Agente sia stata affidata la commercializzazione di marchi diversi e/o nuovi che andrà ovviamente a proporre alla clientela già esistente.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (07 aprile 2016, n. 315/2014, nella causa Marchon vs. Karaszhiewicz) la quale è giunta alle seguenti conclusioni : “L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che i clienti acquisiti dall’agente commerciale per le merci di cui il preponente gli abbia affidato la vendita devono essere considerati nuovi clienti ai sensi di detta disposizione, sebbene questi intrattenessero già rapporti commerciali con il preponente in merito ad altre merci, qualora la vendita delle prime merci realizzata dall’agente stesso gli abbia imposto di porre in essere rapporti commerciali specifici, cosa che spetta al giudice del rinvio accertare”.
La vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza è stata emessa in un procedimento promosso da un agente tedesco dopo la cessazione di un rapporto di agenzia con una società tedesca produttrice di vari marchi di montature per occhiali, al fine di ottenere l’indennità di fine rapporto.
La società tedesca collaborava con vari agenti, ad ognuno dei quali aveva conferito l’incarico di promuovere la vendita relativa a montature per occhiali di determinati marchi, ma non per tutta la sua gamma di prodotti.
L’agente che ha promosso la causa in questione aveva ricevuto un incarico per la vendita delle collezioni di montature per occhiali relative a due marchi, con la conseguenza che lo stesso si trovava in concorrenza con gli altri agenti di zona della preponente ai quali era stato conferito un incarico per la vendita di altre collezioni di marchi di montature per occhiali.
La società tedesca aveva fornito all’agente un elenco di clienti comprendente ottici che avevano già acquistato da essa collezioni di montature per occhiali di marchi diversi da quelli oggetto del contratto e, quindi, la medesima società ha sostenuto in causa che tali clienti non potevano essere considerati “nuovi clienti” ai fini dell’ottenimento dell’indennità di fine rapporto.
Per contro, l’agente tedesco ha sostenuto che gli ottici che, grazie ai suoi sforzi, avevano acquistato per la prima volta montature per occhiali con i marchi a lui contrattualmente assegnati dovevano essere considerati come “nuovi clienti”, anche se erano già stati in precedenza clienti della preponente per altri marchi di montature per occhiali.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risolto la controversia in esame enunciando il principio di diritto sopra riportato, e cioè che “nuovi clienti” possono essere anche quelli procurati dall’agente che ha già intrattenuto in precedenza rapporti d’affari con la preponente per quanto riguarda gli articoli commercializzati dalla preponente in una determinata gamma di prodotti, ma non per quanto riguarda quelli per i quali la preponente ha conferito all’agente un incarico di vendita esclusivo.
Tale principio potrebbe essere utilizzato anche in Italia nelle cause tra agenti e preponenti riguardanti il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 c.c. in presenza di circostanze analoghe a quelle contenute nella sentenza in commento (in particolare zona non in esclusiva e affidamento all’agente solo di determinate linee di prodotti).
Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana interpreterà il concetto di “nuovi clienti” conformemente alla sentenza 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
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