Clausole vessatorie: minimi di fatturato

Ottenuto un nuovo contratto d’Agenzia è fondamentale farne un controllo accorto e attento per assicurarsi di non firmare clausole svantaggiose o peggiorative e per evitare futuri problemi con l’azienda mandante.

Tra le clausole da non sottoscrivere vi è quella con la quale venga considerata grave inadempienza dell’agente il mancato raggiungimento di un volume minimo di fatturato (o talvolta di numero di unità di prodotto) minimi in un determinato periodo temporale (normalmente: l’anno, il trimestre, la stagione, il canvass…), con conseguente perdita del mandato senza preavviso e senza percepire pressoché alcuna indennità.

Tale clausola risulta assai grave, in quanto il mancato raggiungimento del risultato minimo di cui sopra è dovuto normalmente a fattori estranei alla volontà o all’impegno dell’agente; ad esempio: situazione economica in recesso, mancato allineamento delle condizioni di vendita a quelle della concorrenza, ecc…

I nostri esperti rimangono a completa disposizione per controllare per voi il vostro mandato e per chi si iscrive all’APARC, il controllo è gratis!

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