La mia mandante ha rinunciato al preavviso dopo che ho inviato una lettera di disdetta, posso quindi richiedere l’indennità sostitutiva del pravviso?
A norma degli accordi economi collettivi vigenti, la parte che riceve la comunicazione di recesso contrattuale può rinunciare, in tutto o in parte, all’effettuazione del preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva (né ovviamente, poterla pretendere dalla parte recedente), purché tale comunicazione di rinuncia pervenga entro 30 giorni dal momento in cui la preponente ha ricevuto la comunicazione di disdetta da parte dell’Agente.
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