Corte UE: indennità e periodo di prova

Importante vittoria della Categoria. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, anche nel periodo di prova contrattualmente previsto, in caso di cessazione del rapporto, l’agente ha diritto ad un’indennità.

Dalla Direttiva UE 86/653, presa in esame dalla Corte, emerge che l’agente ha diritto a un’indennità qualora abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente tragga vantaggi sostanziali derivanti dagli affari con tali clienti.
Sostanzialmente, la Corte riconosce all’Agente, alle predette condizioni, un’indennità meritocratica.

Conseguentemente, non possono essere negati l’indennità o il risarcimento per il solo fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova.

Infine, come previsto dal codice civile e dalla stessa Direttiva di cui sopra, in caso di interruzione, l’Agente ha anche diritto ad almeno un mese di preavviso in relazione al primo anno di rapporto.

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