Il codice Civile evidenzia che quando l’Agente recede dal contratto, l’indennità per la cessazione del rapporto non è dovuta.
Rimangono però salvi i suoi diritti se tale recesso sia comunque giustificabile sulla base di circostanze riferibili alla preponente o allo stesso Agente (ad esempio per l’età, per uno stato di malattia o infermità, ecc.), motivi per cui non sarebbe possibile proseguire l’attività.
È da escludere l’indennità suppletiva di clientela e meritocratica prevista dagli AEC nel caso in cui l’Agente decidesse di dimettersi, ma se il rapporto è in corso da almeno un anno, le indennità stesse saranno dovute quando le dimissioni siano state causate dall’invalidità permanente e totale, dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e/o anticipata Inps o Enasarco o comunque da fattispecie attribuibili alla preponente.
VUOI CONTINUARE A RIMANERE INFORMATO? ISCRIVITI ORA ALLA NOSTRA NEWSLETTER!
oppure chiama il numero 011.591196 per conoscere le attività dell’Aparc Usarci.