Detraibilità della ritenuta d’acconto senza certificazione!

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 luglio 2018 n. 18910, ha stabilito che le ritenute d’acconto subite possono essere scomputate anche qualora il sostituto di imposta non abbia fornito la relativa certificazione, attestante l’erogazione del compenso al netto della ritenuta.

Il contribuente quindi non può di nuovo essere sottoposto all’imposta solo perché il sostituto di imposta, che ha operato la ritenuta, non vuole consegnargli la relativa certificazione.

Del resto, “l’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente sostituito il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un’imposizione già scontata alla fonte (Cass. 4 agosto 1994, n. 7251, Rv. 487652)”.
Ancor prima, la Corte ha affermato che il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta solo perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l’attestato da esibire al fisco (Cass. 3 luglio 1979, n. 3725, Rv. 400153).

Ci auguriamo che tale sentenza possa aiutare a mitigare le richieste avanzate dagli uffici delle Entrate e delle Commissioni tributarie.

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