Cassazione, no alla cumulabilità dei contributi Enasarco e Inps

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema relativo alla totalizzazione dei contributi previsti dalle due casse previdenziali, Inps ed Enasarco.

L’organo ultimo di giurisdizione ha di fatto ribadito l’inapplicabilità degli istituti del cumulo e della totalizzazione, sottolineando che la natura della previdenza Enasarco è sia integrativa che obbligatoria.

Di fatto, i contributi previdenziali per gli agenti, versati all’Inps e all’Enasarco, riguardano necessariamente periodi lavorativi coincidenti, quindi non sono fra loro totalizzabili né cumulabili.

E’ stato inoltre ribadito che non sussiste un principio di carattere generale che implica il diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi versati in gestioni previdenziali diverse.

Nello specifico, la Fondazione Enasarco non si sostituisce al regime generale, ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, fermo restando l’obbligo di iscrizione presso I’Inps.

Si ricorda che il presupposto per totalizzare è la circostanza che non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo la Categoria degli Agenti e dei Rappresentanti di commercio.

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