Un collega nostro associato ci ha contattato per avere un chiarimento.
Nel caso in cui, per grave inadempimento dell’agente, l’azienda mandante dovesse procedere con la disdetta, cosa accadrebbe? Il medesimo agente avrebbe o meno diritto alle provvigioni riguardanti quegli affari promossi prima della disdetta, ma evasi successivamente?
Il nostro esperto afferma che la disdetta per “giusta causa” della preponente, sempre che sia comprovata, comporterebbe la perdita, in capo all’agente, sia del preavviso che dell’indennità di fine rapporto.
Ad ogni modo, questo non andrebbe a incidere sul diritto alle provvigioni: all’agente si dovranno dunque riconoscere tutte le provvigioni per gli ordini acquisiti prima della cessazione del rapporto, ma eseguiti successivamente.
Se vuoi avere maggiori informazioni, contatta gli uffici dell’Associazione al numero 011591196.