Il caso trattato in questa sede riguarda la mancata iscrizione e il mancato versamento dei contributi previdenziali presso l’Enasarco: un Agente effettua la relativa segnalazione al servizio ispettivo dell’Ente, il quale provvede a recuperare dalla mandante tutti i contributi omessi (sia per la quota parte di pertinenza della preponente, sia per la quota parte a carico dell’Agente), con le relative sanzioni.
La mandante a questo punto agisce in giudizio nei confronti dell’Agente per ottenere la restituzione della quota parte dei contributi a carico di quest’ultimo.
L’Agente si difende eccependo che la preponente non può richiedere la restituzione di tali somme – neppure a titolo di indebito – essendo essa tenuta al pagamento per specifica previsione normativa e per non avere effettuato la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle provvigioni, a cui si riferiscono i contributi ai sensi dell’art.7 della L.12/73: “Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi”.
La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro – con sentenza n. 4226 del 13.02.2019 (che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 561 del 08.04.2014) ha accolto la tesi difensiva dell’Agente USARCI, avendo previsto che “all’accoglimento della richiesta della società mandante osta il disposto dell’art. 7 della legge n. 12 del 1973, essendo il preponente responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’Agente. Pertanto, nessuna forma di indebito è configurabile nel caso di specie”.
La mandante perde il diritto di recuperare i contributi previdenziali a carico dell’Agente se non effettua la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
La Suprema Corte ha altresì statuito che la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo previdenziale a carico dell’Agente se non lo trattiene contestualmente al pagamento delle somme cui il contributo si riferisce. Quindi la quota contributiva a carico dell’Agente di commercio deve necessariamente essere trattenuta dalla mandante al momento del pagamento delle somme cui i contributi si riferiscono, non potendo la preponente effettuare tale trattenuta in un momento successivo.