L’Agenzia delle Entrate, con apposita circolare n.22/E del 21 luglio scorso, ha chiarito due aspetti relativi all’accesso al contributo a fondo perduto da parte degli agenti e rappresentanti di commercio.
1) Nel primo intervento l’Agenzia esplicita quanto, almeno per USARCI, fosse già chiaro da tempo, vale a dire che gli Agenti e Rappresentanti di Commercio possono beneficiare del contributo pur essendo iscritti a un ente di previdenza (ENASARCO).
“Come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, il comma 2 contiene disposizione di chiusura finalizzate a stabilire che il contributo non spetta, tra l’altro, ai professionisti che risultano esclusivamente «[…] iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103». Pertanto, gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa e sono pertanto inclusi nel comma 1 dell’articolo 25 del decreto rilancio e che contestualmente risultano iscritti presso la Gestione commercianti dell’INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.”
2) Nel secondo caso l’Agenzia si pronuncia su un caso meno scontato e che aveva generato incertezze, tanto che è stato necessario porre preciso interpello. Trattasi del caso dell’agente che ha emesso una fattura per indennità di fine rapporto ex art.1751 o ex A.E.C. nel periodo oggetto di confronto ai fini della verifica del requisito del calo del fatturato.
L’agenzia chiarisce che “le indennità di fine mandato non rientrano nel calcolo in quanto riconducibili ad attività non ammesse al contributo”.