Il Decreto Sostegni, in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto nuove misure a sostegno delle imprese e dei titolari di partita IVA.
Come più volte richiesto negli ultimi mesi, è stato finalmente eliminato ogni riferimento ai codici ATECO.
1) È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito. Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra: ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, e ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Di seguito un breve quadro esplicativo
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. In generale, l’importo del contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’istanza è presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
2) Le cartelle in scadenza dall’8 marzo 2020 fino al 30 aprile 2021 possono essere pagate entro il 31 maggio 2021. Per rottamazione ter, saldo e stralcio e definizione agevolata, il versamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
a) entro il 31/07/2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
b) entro il 30/11/2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche e diverse dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
In ultimo si era parlato negli ultimi giorni di una sospensione dei versamenti previdenziali. L’art. 3 del Decreto Sostegni prevede l’innalzamento delle risorse disponibili per il fondo autonomi e professionisti già previsto dalla legge di bilancio 2021 e, in aggiunta, lo riqualifica come “aiuto di Stato”. Pertanto, ad oggi, bisogna attendere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, senza la quale il fondo non è utilizzabile.
Tutti gli approfondimenti sul Decreto sostegni dal sito dell’Agenzia delle Entrate