Pensioni di invalidità INPS e pensioni di invalidità Enasarco: c’è compatibilità? L’USARCI ha ricevuto al riguardo numerose richieste di chiarimenti da parte degli Agenti. Riportiamo di seguito una breve nota esplicativa formulata dai consulenti esperti della nostra Associazione.
Le pensioni di invalidità Inps sono:
1. Assegno d’invalidità civile;
2. Assegno ordinario d’invalidità;
3. Pensione di inabilità.
1) L’assegno d’invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati e agli
invalidi civili, con un’età ricompresa tra i 18 e i 67 anni, nei cui confronti sia accertata una
un’invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%.
Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto
assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali.
La prestazione, introdotta dall’articolo 12 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini
italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini
comunitari e quelli extracomunitari legalmente soggiornanti (si ricorda che la Sentenza della
Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di
soggiorno per la concessione del trattamento in parola).
L’assegno d’invalidità civile è incompatibile con la pensione di invalidità Enasarco, è
invece compatibile con l’assegno di accompagnamento.
2) L’assegno ordinario d’invalidità è un trattamento economico – non reversibile – riservato ai
lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi con un livello d’invalidità tale
da ridurre di oltre 2/3 la capacità lavorativa.
Nel caso degli Agenti di commercio, la pensione prende il nome di IOCOM (Invalidità Ordinaria
Commercianti).
La pensione IOCOM è compatibile con la pensione di invalidità Enasarco ed è possibile
continuare a svolgere l’attività. È altresì compatibile con l’assegno di accompagnamento.
3) La pensione di inabilità, infine, è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei
lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
La pensione di inabilità è compatibile con la pensione di invalidità o inabilità Enasarco e, in questo caso, non si può continuare a svolgere l’attività. È anche compatibile con l’assegno di accompagnamento.