Secondo la Suprema Corte Europea, l’interruzione del rapporto di lavoro nel periodo di prova da diritto alle indennità e a un mese di preavviso in caso di licenziamento.
La stessa Corte, con sentenza n° C-645/16 del 19 aprile 2018, si è occupata del diritto alle indennità di fine rapporto nel caso in cui fosse contrattualmente previsto un patto di prova e il rapporto si fosse interrotto prima della scadenza di tale periodo.
Bisogna anche tenere a mente che il periodo di prova nel contratto di agenzia non è previsto dal Codice Civile, ma è previsto esclusivamente dagli AA.EE.CC. del settore industriale, confapi, artigianato, mentre non è presente in quello legato al commercio.
È generalmente prassi consolidata, così come riportato nei mandati, che se il rapporto si dovesse interrompere durante il periodo di prova, l’agente non avrebbe diritto a nessuna indennità.
La Corte Europea, con la sentenza citata sopra, ha stabilito che il patto di prova può essere inserito nel contratto di agenzia in quanto la normativa europea nulla dice al riguardo, mentre sancisce che anche in tale caso l’agente ha diritto alle indennità di cessazione del rapporto.
Infine, in caso di interruzione del rapporto durate il periodo di prova, è dovuto anche il preavviso, in quanto una direttiva UE (86/653) all’art. 15 stabilisce che l’agente ha diritto minimo a un mese di preavviso per il primo anno di rapporto, così come previsto dall’art 1750 c.c. che prevede anch’esso almeno un mese di preavviso.