Conciliazione stragiudiziale: cos’è e come funziona

La conciliazione in materia di lavoro può essere giudiziale o stragiudiziale.

È giudiziale quando il terzo è un giudice del lavoro. È stragiudiziale quando viene conseguita fuori dal processo.

Quest’ultima forma di conciliazione costituisce un procedimento attraverso cui un terzo aiuta due parti a comporre una lite.

Visto che non rientra tra gli interessi dell’Agente quello di avere a che fare con le lungaggini di un processo del lavoro, si cerca sempre più spesso di esperire una qualche forma di conciliazione preliminare e solo in caso di insuccesso si procede al ricorso giudiziale.

Attualmente le procedure di conciliazione sono di tre tipi:

– conciliazione giudiziale davanti al giudice del lavoro;
– conciliazione monocratica;
– conciliazione sindacale.

La Conciliazione in sede sindacale è prevista dagli Accordi Economici Collettivi, quindi sia gli Agenti e i Rappresentanti di commercio che le case mandanti possono ricorrervi in caso di controversie di lavoro, preferendo tale via alla conciliazione in sede amministrativa presso la Direzione Provinciale del Lavoro (divenuta facoltativa con la legge 183/2010 Collegato al lavoro) oppure a quella della giustizia ordinaria.

Quella sindacale è una forma di conciliazione tombale e rapida (solo se il lavoratore decide di farsi rappresentare da un delegato sindacale abilitato ex art. 410 c.p.c., e dopo che il relativo Verbale di Conciliazione venga depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro). Possono essere discussi anche accordi già raggiunti per la ratifica degli stessi o le controversie insorte nel tentativo di trovare una soluzione conciliativa.

Allo stato attuale, il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro prevede formalismi nella procedura e nei termini da osservare, tanto da indurre l’Agente a ricorrere all’assistenza di un professionista per la stesura dell’istanza che comunque è identica a un ricorso vero e proprio, uguale a quello che si dovrebbe depositare innanzi al Giudice. La conciliazione sindacale, invece, il cui istituto non è stato modificato dalla recente riforma introdotta dal “Collegato Lavoro”, rimane esente da questi vincoli e continua a rappresentare una valida, rapida e altresì economica modalità di risoluzione delle controversie, mantenendo le caratteristiche che ne hanno garantito il successo fino ad oggi.

USARCI, attraverso le proprie sedi locali, si occupa da sempre di esperire conciliazioni stragiudiziali presso le proprie sedi. Ad esempio, in Piemonte l’Agente di commercio può farsi rappresentare da un delegato sindacale dell’APARC USARCI (sede abilitata presso gli uffici del lavoro competenti).

 

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