Regime forfettario: agevolazione contributiva

Gli Agenti di Commercio in regime forfettario possono, a determinate condizioni, usufruire di un’agevolazione contributiva per la quale è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS.

L’agevolazione contributiva, prevista dalla legge 190/2014, è limitata ai soli imprenditori individuali che adottano il regime forfettario (sono quindi esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, nonché quelli iscritti alle casse professionali private).

L’agevolazione consiste nella determinazione dei contributi dovuti applicando al reddito forfettario la contribuzione dovuta, ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Tale riduzione opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito, sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente. Tuttavia, in virtù della citata riduzione, in caso di versamento di un importo inferiore a quello calcolato sul reddito minimale, i mesi accreditati ai fini pensionistici in ciascun anno solare sono proporzionalmente ridotti.

In caso di cessazione del regime agevolato (per scelta volontaria, per perdita dei requisiti o per altre cause), l’agevolazione previdenziale viene meno dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la causa di fuoriuscita dal regime forfettario. È pertanto necessario comunicare la rinuncia all’agevolazione all’INPS.

Inoltre, la cessazione dell’agevolazione determina l’applicazione delle regole ordinarie in materia di versamenti previdenziali e, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva anche nel caso in cui l’Agente dovesse tornare ad applicare il regime forfettario.

La rinuncia all’agevolazione dovrà essere comunicata all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime contributivo ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal 1 gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni di rinuncia che pervengono all’INPS successivamente al 28 gennaio avranno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo.

Infine, optando per l’agevolazione contributiva, vengono precluse le altre agevolazioni contributive quali, ad esempio, la riduzione al 50% dei contributi dovuti dagli agenti già pensionati INPS e con più di 65 anni di età.