LEGGI QUESTA COMUNICAZIONE E SCOPRI SE HAI DIRITTO AD OTTENERE IL BONUS!
È dalla pubblicazione, avvenuta nel mese di maggio, del Decreto Legge 50/2022 che la Categoria, e le
partite IVA più in generale, attendono di conoscere le modalità per ricevere la somma di 200 euro
destinata dal Governo.
Un provvedimento che, a dire il vero, non ci entusiasma, ma sul quale è nostro dovere informare gli
agenti di commercio italiani che vorranno provare a richiederlo.
Finalmente, dopo numerosi annunci, è stato recentemente firmato dal ministro dell’Economia Daniele Franco e dal ministro del Lavoro Andrea Orlando, il decreto attuativo che contiene le prime indicazioni sui dati richiesti nel modulo di domanda.
N.B. VI INFORMIAMO CHE LA RICHIESTA ANDRA’ FATTA AUTONOMAMENTE PRESENTANDO DOMANDA TRAMITE L’INPS CON LE PROPRIE CREDENZIALI SPID: LE DOMANDE VERRANNO EVASE SEGUENDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE PREVIA VERIFICA DI POSSEDIMENTO DEI REQUISITI DOPO LA DATA DEL 20 SETTEMBRE E FINO AL TERMINE DEL 30 NOVEMBRE FINO AD ESAURIMENTO FONDI.
Come prima cosa, riteniamo opportuno ricordare i requisiti per poter chiedere il bonus:
– aver avuto nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivamente inferiore a 35 mila euro
lordi;
– essere già iscritti all’Inps, o alle casse professionali di appartenenza, alla data del 18 maggio
2022;
– aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione
d’iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020;
Cosa sarà necessario dichiarare nella domanda:
– di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione;
– di non aver ricevuto prestazioni di cui agli articoli 31 ( Indennità una tantum per i lavoratori
dipendenti) e 32 ( Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del decreto
50/2022;
– di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di
35.000 euro lordi;
– di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 18 maggio 2022, a una delle
gestioni previdenziali dell’Inps o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
– nel caso di iscrizione a più enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine
istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.