Normativa Agenti di Commercio

Questa sezione è dedicata all’attuale normativa e alla previdenza inerenti la professione di Agente di Commercio. Per ogni area normativa abbiamo previsto una breve introduzione, per qualsiasi dubbio di natura professionale, però, è opportuno rivolgersi alle sedi territoriali di Torino e Vercelli così da avere consulenza specifica sull’attività di Agente e Rappresentante.

DIRETTIVA COMUNITARIA

In seguito all’istituzione della Comunità Economica Europea, si è constatato che le normative di ciascun Stato Membro in materia di contratto di agenzia erano talvolta molto eterogenee tra di loro; da ciò l’esigenza di una norma che fungesse da legge-quadro rispetto alle singole normative interne, e che tracciasse linee guida alle quali l’ordinamento di ciascuno Stato avrebbe dovuto armonizzarsi.
Ciò è avvenuto con la Direttiva del Consiglio del 18/12/1986 (86/653CEE) relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, che ciascun Paese comunitario ha recepito attraverso la modifica del proprio ordinamento.

La Repubblica Italiana ha recepito la Direttiva attraverso modifiche al Codice Civile, avvenute in fasi progressive: dapprima con il D. Lgs. 10/9/1991 n° 303 e successivamente con il D. Lgs. 15/2/1999 n° 65. Soprattutto con l’apertura delle frontiere tra Paesi comunitari, sono sempre più frequenti i casi di contratti di agenzia stipulati tra soggetti di nazionalità diversa: in questo caso occorrerà valutare qual è la legge applicabile per regolamentare il loro contratto, nonché quale sarà il Giudice competente a dirimere eventuali controversie tra di loro.

Con la Convenzione di Roma del 1980 in materia di controversie internazionali i Paesi C.E.E. hanno stabilito che – salvo eccezioni dovute a norme imperative – qualora le parti non abbiano pattuito per iscritto quale legge applicare in caso di lite, si applichi la legge “… del Paese dove ha la sede, la residenza abituale o l’amministrazione centrale, la parte che deve fornire la prestazione caratteristica…”, dunque il Paese in cui l’agente ha la sua sede.

Le parti possono altresì determinare in modo pattizio quale dovrà essere il Giudice competente a dirimere la controversia; così sarà possibile, ad esempio, che un agente italiano stipuli con una preponente francese un contratto di agenzia, nel quale sia pattuito che la legge applicabile a detto contratto sarà quella tedesca, ed il Giudice competente sarà quello spagnolo.
In caso di controversia i soggetti di due Paesi diversi possono anche avvalersi delle procedure di arbitrato internazionale per giungere alla soluzione della lite, senza necessità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in modo più celere e con evidente risparmio economico.

CODICE CIVILE

Oltre che dalle norme generali sui contratti, il contratto di agenzia è regolato – in modo specifico – dal Codice Civile, che dedica il Capo X (artt. 1742-1753) a delinearne la definizione, nonché i principali diritti e doveri delle parti contrattuali.
Il primo di detti articoli (art. 1742) così recita: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”; da tale definizione scaturiscono gli elementi essenziali del contratto di agenzia: zona, prodotti, compensi e durata (ove non sia a tempo indeterminato), e nello stesso tempo identifica la figura dell’agente, distinguendola per riflesso da altre simili (mediatore, procacciatore d’affari, ecc…).

ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI

Nell’ordinamento di uno stato vi è una gerarchia di “fonti normative”, ovvero di elenchi di norme che regolamentano una fattispecie giuridica.
Nella Repubblica Italiana vige la seguente, in ordine decrescente, la seguente gerarchia di fonti normative:
– le leggi, fra cui predomina la Costituzione della Repubblica Italiana, ed il Codice Civile
– i regolamenti
– gli usi
Ciò significa che nessuna legge può essere contraria ai principi fondamentali della Costituzione Italiana; a sua volta nessun regolamento o uso può essere contrario a Leggi dello Stato, eccetera. Oltre alle leggi esistono altre fonti normative che sono, nel campo del lavoro subordinato, i “contratti collettivi” e, nel campo dell’attività di agente, gli “Accordi Economici Collettivi”, ossia liberi accordi stipulati fra i sindacati dei lavoratori e i sindacati dei datori di lavoro.
Si tratta di accordi di natura privata, vincolano solo gli iscritti ai sindacati che hanno sottoscritto i medesimi, a meno che le parti, sebbene non aderenti alle Organizzazioni Sindacali che li hanno sottoscritti, dichiarino di intendere applicarli, inserendo tale pattuizione tra le clausole contrattuali.
Per evitare, quindi, disparità di trattamento tra gli iscritti e i non iscritti ad un Sindacato, e soprattutto per stabilire criteri di massima omogenei, negli anni 1959 e 1960, con apposita norma si è data agli Accordi Economici Collettivi all’epoca vigenti, rilevanza “erga omnes”, cioè con efficacia nei confronti di tutti.
Lo spirito dell’Accordo Economico Collettivo (normalmente siglabile “A.E.C.”) è quello di regolamentare la materia del contratto di agenzia con maggior dovizia di particolari rispetto alle previsioni del Codice Civile – che si limita a tracciarne le disposizioni essenziali. Stante la gerarchia delle fonti normative, una prescrizione dell’Accordo Economico Collettivo avrà valore se non contrasta con una previsione del Codice Civile.
Gli AA.EE.CC. attualmente in vigore sono, a seconda del settore economico dell’azienda preponente.

LEGGI DELLO STATO ITALIANO

Ad integrazione delle norme che regolano il contratto di agenzia riportiamo alcune norme che riguardano la professione di agente e rappresentante di commercio. Clicca qui per avere una panoramica delle leggi inerenti l’attività professionale di Agente e Rappresentante di Commercio.

 

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