Legge di Stabilità: al vaglio agevolazioni per gli agenti

Maxi Ammortamenti previsti dalla Legge di stabilità 2016.

È in corso di discussione in Parlamento la Legge di Stabilità 2016 (vecchia Finanziaria).

Sebbene ad ora non definitiva essa prevede, tra le altre, un’interessante novità in merito alla determinazione delle quote di ammortamento deducibili relative all’acquisizione di beni strumentali nuovi. Il Ddl di stabilità 2016 prevede infatti la maggiorazione degli ammortamenti del 40% in relazione ai veicoli nuovi, acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 dalle imprese e dai professionisti. La maggiorazione è prevista anche per i canoni di leasing, mentre non è stabilito alcun bonus per le auto in noleggio a lungo termine.

Il costo rilevante per la deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing viene aumentato del 40% ed è incrementata della stessa misura la soglia di costo fiscale rilevante per le autovetture a deducibilità limitata, cui fa riferimento l’articolo 164, lettera b, del Tuir. Nessuna modifica è invece prevista per le percentuali di deducibilità (20%, elevata all’80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) che continueranno ad applicarsi, nella misura ordinaria. In particolare, per le autovetture degli agenti e dei rappresentanti di commercio, si passa da un tetto di 25.823 a uno di 36.152 euro. Se il costo effettivo è al di sotto di questi valori, il maxi-ammortamento opera normalmente, quindi, ad esempio, per un veicolo avente costo di 15.000 euro, il maxi-ammortamento opererà sulla quota ordinaria (15.000 x 25% = 3.750) la quale verrà maggiorata del 40% (1.500 euro).

La deduzione si opererà sempre nel limite dell’ 80%. Se invece il costo dell’auto supera la soglia, il maxi-ammortamento si applica su quest’ultima. Ad esempio, un’autovettura di costo pari a 40.000 euro comporterà un bonus del 40% parametrato al costo fiscale di 25.823. In pratica, l’ammortamento annuo rilevante (coefficiente del 25 per cento), pari a 6.456 euro, sarà maggiorato di un importo annuo di 2.582 euro, al quale si applicherà poi la deducibilità limitata all’80 per cento. Il totale degli ammortamenti fiscali sarà di 36.152 euro (140% di 25.823) deducibili all’80%. Queste stesse regole si applicano anche ai canoni di leasing. Si consideri, ad esempio, un veicolo avente costo di 40.000 euro, acquisito in leasing nel 2016 per 48 mesi (periodo minimo di deduzione fiscale). Il canone mensile è (in ipotesi) di 850 euro (totale dei canoni 40.800 euro). Il canone fiscale va ragguagliato a un costo di 25.823 euro ed è dunque pari a [850 x (25.823/40.000)] = 548,74 euro al mese (deducibili all’80 per cento). Il bonus comporta un maggior canone fiscale pari al 40% della quota capitale di questo importo e, dunque, a 215,19 euro mensili (la quota capitale è pari a 25.823/48= 537,98 euro), pure deducibile all’80%.

In pratica, nel nostro esempio, la società potrà dedurre ogni mese l’80% di un super-canone pari a (548,74+215,19) = 763,93 euro. Al termine del leasing, il maggior canone portato in deduzione per l’incentivo 40% sarà di [(215,19 x 48) x 80%] = 8.263,30 euro.

Ovviamente Ddl Stabilità non è ancora definitivo. Tale agevolazione dovrebbe valere anche in ottica di ottenimento di un finanziamento agevolato Regionale L.R. 28/99 – DGR 59-13243 del 08/02/2010.

Si provvederà in seguito a fornire gli eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari a causa delle modifiche subite dalla Legge di Stabilità durante il percorso parlamentare.

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