Il trattamento di fine rapporto funziona diversamente per gli Agenti? Ne hanno diritto?
Sì, gli Agenti hanno diritto ad un’indennità di fine rapporto prevista dal Codice Civile. Il requisito fondamentale e imprescindibile è che abbiano incrementato il fatturato e/o il numero di clienti in favore della preponente, e che la mandante ricavi ancora sostanziali vantaggi dall’opera di intermediazione dell’Agente. Un’indennità di questo tipo non ha una formula di calcolo, né un importo minimo, e non può superare la media annua dei compensi provvigionali degli ultimi 5 anni di rapporto di agenzia.
Diversa disposizione viene prevista invece dagli Accordi Economici Collettivi. L’indennità civilistica è articolata in tre elementi distinti:
- il FIRR (che spetta pressoché tutti i casi di cessazione del contratto di agenzia);
- l’indennità supplettiva di clientela (che spetta solo quando è la preponente ad aver inviato la disdetta);
- l’indennità meritocratica (che spetta solo se, oltre ad aver ricevuto la disdetta della preponente, l’Agente ha incrementato fatturato e/o clientela)
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