La mandante mi ha proposto di sottoscrivere un nuovo contratto di agenzia che mi obbliga a effettuare la consegna della merce alla clientela, senza prevedere un compenso ulteriore oltre all’attuale provvigione.
Tale richiesta è legittima?
A norma delle disposizioni civilistiche, il compito principale dell’Agente consiste nel promuovere la conclusione di affari; a tal fine, può avvalersi di beni – o parti di essi – che vengono forniti dalla preponente e che costituiscono il “campionario” da mostrare alla clientela a supporto della trattativa.
L’attività di consegna alla clientela dei prodotti da essa acquistati non rientra tra i compiti dell’Agente, poiché è un’attività diversa da quella di promozione degli affari.
La suddetta attività potrà essere svolta previo accordo tra le parti, ma è da considerare spontanea e supplementare rispetto a quella principale, ed è inquadrabile come esercizio di autotrasporto merci per conto terzi, necessitando quindi di particolari autorizzazioni e licenze.
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