Le agevolazioni riguardanti l’acquisto della prima casa, riferite AGLI UNDER 36, costituiscono uno degli ultimi argomenti di cui tanto si parla. Ecco di seguito l’intervento del commercialista fiduciario USARCI:
La Legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’agevolazione a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, prevedendo l’azzeramento delle imposte relative all’acquisto della prima casa e del mutuo stipulato per l’acquisto stesso.
Quali sono i requisiti? Vediamoli in dettaglio:
– il giovane acquirente deve non avere più di 35 anni (in riferimento all’intero anno 2022);
– ISEE inferiore a euro 40.000. Occorre che l’ISEE 2020 riferito al nucleo familiare sia inferiore a euro 40.000.
Tuttavia l’ISEE può essere aggiornato ad un’annata più recente (ad esempio, 2021). Per il calcolo dell’ISEE occorre presentare la “DSU” (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che contiene i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali del nucleo familiare. In questo ambito, quando si parla di nucleo familiare, si fa riferimento a quello risultante all’anagrafe, per cui non ha valenza in questo caso il concetto di “familiare a carico”. La DSU vale sino al 31 dicembre dell’anno in cui è presentata e non può essere datata successivamente alla data del rogito notarile dell’acquisto della casa.
In caso di acquisto congiunto, se l’altro acquirente non possiede i requisiti per beneficiare dell’agevolazione, quest’ultima spetta al primo acquirente solo al 50%.
L’agevolazione non si applica alle imposte dovute in caso di stipula di contratto preliminare (imposta fissa di euro 200; 3% sugli acconti e 0.50% sulle caparre confirmatorie). Si potrà tuttavia presentare domanda di rimborso entro 3 anni dal rogito.
L’agevolazione in dettaglio:
– se il venditore è un soggetto che non applica l’IVA (ad esempio, un privato), allora le imposte sono azzerate;
– se il venditore è un soggetto che applica l’IVA (ad esempio, un’impresa di costruzione) e non è applicabile il regime di esenzione IVA, devono essere pagate le imposte di bollo, ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 320 e, inoltre, l’IVA al 4% deve anch’essa essere pagata al venditore, ma l’acquirente under 36 matura un credito di imposta, non rimborsabile, ma compensabile con altre imposte e/o contributi, quali ad esempio l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentarsi successivamente all’acquisto o i contributi assistenziali e previdenziali INPS;
– l’agevolazione si estende anche all’acquisto delle eventuali pertinenze (posto auto, cantina etc.);
– anche le imposte normalmente dovute sul mutuo (0.25% a titolo di imposta sostitutiva) sono azzerate.
Da ricordare che chi richiede l’agevolazione under 36 senza averne diritto, subisce il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30% a titolo di sanzione, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data di registrazione dell’atto.