Prestazioni occasionali, cosa c’è da sapere

Il Commercialista fiduciario USARCI ricorda che, con la conversione in legge del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Per tutti gli imprenditori che instaurano rapporti di lavoro autonomo occasionale, quindi, sorge l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. La comunicazione può essere fatta mediante posta elettronica sino al 30 aprile 2022, dopodiché si dovrà utilizzare il canale telematico con la nuova applicazione resa disponibile dall’amministrazione.

Oggetto della comunicazione sono i dati delle parti (vale a dire l’impresa committente e il prestatore occasionale), la descrizione della prestazione, il luogo ove questa viene svolta e la data di inizio. L’indicazione del compenso concordato è solo facoltativa. L’omessa comunicazione è sanzionata con una somma da 500 a 2.500 euro.

Ricapitolando, si precisa che l’obbligo è a carico delle imprese che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali. Sono escluse le prestazioni occasionali di natura commerciale, come ad esempio la prestazione resa da un procacciatore d’affari occasionale (come chiarito anche nelle FAQ del Ministero del Lavoro 109/2022).